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Alienazione immobili statali a trattativa privata. L'Agenzia del demanio è autorizzata ad alienare gli immobili statali con trattativa privata, se i beni non superano il valore di 400mila euro. Sopra questa soglia, mediante asta pubblica/invito a offrire o, se non aggiudicati, mediante trattativa privata. Per regioni ed enti locali territoriali sul cui territorio si trovano i beni in vendita è previsto il diritto di opzione all'acquisto, nonché il diritto di prelazione, nell'ipotesi di procedure a offerta libera.
Alloggi forze armate. Il ministro della Difesa, per reperire le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali saranno sottoscritti accordi di programma per la valorizzazione di detti immobili. Gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi comuni di investimento vengono individuati con uno o più decreti del ministro della Difesa. Con decreto del ministro della Difesa, di concerto con il ministro dell'Economia, sono invece disciplinate le procedure e i criteri per individuare o costituire la società di gestione del risparmio di gestione dei fondi, i criteri per il suo funzionamento e per le cessioni delle quote del fondo. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge è prevista l'adozione di un decreto del ministro della Difesa di concerto con il ministro dell'Economia che determini le quote di risorse derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare o dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare al fondo per l'attuazione del programma infrastrutturale della difesa.
Ammortizzatori sociali in deroga. Possibilità di concessione "in deroga" dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa per periodi non superiori a 12 mesi. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% in caso di proroghe successive. Per garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione, si prevede il rispetto dei livelli minimi di permanenza lavorativa richiesti ai lavoratori (comma 3 dell'articolo 8 del Dl 86/1988 e comma 1 dell'articolo 16 della legge 233/1991) ai fini dell'ammissione ai trattamenti medesimi. Gli oneri sono a carico delle risorse previste dalla delibera Cipe 6 marzo 2009 n. 2, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera Cipe 31 luglio 2009 n. 70.
Apprendistato. Finanziamento di 100 milioni per il 2010, di cui il 20% per l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età (articolo 118, comma 16, della legge finanziaria 2001). Sul fronte della retribuzione dell'apprendista è previsto che la contrattazione collettiva possa stabilire la retribuzione in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti con mansioni corrispondenti, nonché graduale in relazione all'anzianità di servizio.
Autorità indipendenti. In relazione al trasferimento di risorse tra autorità indipendenti, si attribuisce: all'Autorità Antitrust, per gli anni 2010, 2011 e 2012, una quota pari a: 2,2 mln di euro, per ciascun anno, delle entrate dell'Isvap; 8,4 mln, per ciascun anno, delle entrate delle Autorità per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni; 6 mln per il 2010 e 5,9 mln per il 2011 e il 2012 delle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 7 mln per il 2010 e 7,7 mln per il 2011 e il 2012 delle entrate dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; al Garante della privacy, per gli anni 2011 e 2012, una quota pari a: 1,6 mln di euro, per ciascun anno, delle entrate dell'Isvap; 3,2 mln, per ciascun anno, delle entrate delle Autorità per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni; 3,6 mln, per ciascun anno, delle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 3,6 mln, per ciascun anno, delle entrate dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; alla Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, per gli anni 2010, 2011 e 2012, una quota pari a: 0,1 mln di euro, per ciascun anno, delle entrate dell'Isvap; 0,3 mln, per ciascun anno, delle entrate delle Autorità per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni; 0,3 mln, per ciascun anno, delle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 0,3 mln, per ciascun anno, delle entrate dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; 1 mln, per ciascun anno, delle entrate della Commissione di vigilanza sui fondi pensione. Gli importi sono trasferiti annualmente dall'autorità contribuente a quella beneficiaria entro il 31 gennaio di ogni anno. Previsto un meccanismo perequativo tra le autorità contribuenti e quelle beneficiarie: con apposito Dpr, su proposta del ministro dell'Economia, sono stabilite, senza gravare sulla finanza pubblica, misure reintegrative a favore delle autorità contribuenti a partire dal decimo anno successivo all'erogazione del contributo, a carico delle autorità beneficiarie che presentino un avanzo di amministrazione. Cinquanta milioni di euro - a valere sulle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (previste dall'articolo 141 della legge 388/2000) - sono destinate a interventi di tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatesi nell'ultimo triennio entro l'anno 2009. La disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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